COMUNE, "PROGRESSONI VERTICALI", RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN RISPOSTA ALL'INTERPELLANZA

Comune di Rieti

In merito alla Sua richiesta di una relazione sull’interpellanza presentata da alcuni consiglieri comunali – prot. n. 2343 del 18.01.2010 – circa la classificazione del personale tra Cat. D e Cat. D3, occorre preliminarmente far presente che la questione riguardante la differenziazione giuridica nella suddetta categoria è stata oggetto di molteplici interpretazioni, sia da parte della dottrina sia da parte della giurisprudenza. 

            Il TAR Toscana,  con sentenza della Sez. II del 25.07.2005 n. 3211, pronunciandosi su una selezione indetta da un Comune per il passaggio dalla posizione giuridica da D1 a D3 ritiene che si è in presenza di un mutamento giuridico che non implica il passaggio ad una qualifica superiore, escludendo, quindi, che si possa essere di fronte ad  una vera e propria progressione verticale. 

            L’ANCI, dopo aver sostenuto che le progressioni all’interno delle aree non sono assunzioni, ha ritenuto la possibilità di effettuare progressioni verticali nell’ambito delle Categorie da B1 a B3 e da D1 a D3.

            Occorre tener presente che nel Comparto delle Regioni – Enti locali – esiste una chiara differenza tra progressioni verticali e progressioni orizzontali; quest’ultime premiano, in modo selettivo, la qualità del lavoro prodotto dai lavoratori permettendo, loro, una più elevata remunerazione nell’ambito della medesima categoria di inquadramento e del medesimo profilo posseduto. 

            Le progressioni interne alle categorie B e D non possono essere considerate orizzontali ma vere e proprie progressioni verticali. 

            Queste ultime, infatti, sono oggetto di obbligatoria programmazione delle assunzioni e condizionate dalla presenza di un posto vacante in dotazione organica e, come tali, non sono finanziate dalle risorse della contrattazione decentrata bensì dal bilancio dell’ente. 

L’art. 4 – comma 1- del CCNL del 1999 considera le progressioni all’interno delle categorie B e D come vere e proprie progressioni verticali.  

            Il TAR del Lazio – Sez I  – con sentenza 04.11.2004 n. 12370 – ritiene che il passaggio dalla categoria da B1 a B3 e da D1 a D3 sono delle vere e proprie progressioni verticali. 

            Il TAR Puglia – Sentenza n. 2116 del 10.05.2005 – ritiene che le posizioni B3 e D3 non rappresentano delle sottocategorie ma sono soltanto posizioni specifiche di tipo economico. 

            L’ARAN e buona parte della dottrina hanno sostenuto che le categorie giuridiche da considerare, oltre che economiche, sono 6 e non 4, proprio per la presenza nell’ambito delle categorie B e D di profili specifici di posizione economica iniziale 3. 

            Questa impostazione viene giustificata dal combinato dell’ art. 3 – comma 7 – e  dell’art. 13 – comma 1 – del CCNL 31.03.1999, i quali, riconoscendo una posizione iniziale 3, giustificano lo sdoppiamento delle categorie B e D. 

            L’art. 4 del suddetto CCNL, inoltre, prevede la progressione verticale dalle posizioni economiche iniziali delle categorie B e D alle posizioni 3. 

            La sentenza del TAR di Bari, invece, da rilevanza solo economica alle posizioni economiche 3 in quanto ritiene che all’interno delle suddette categorie non è disposta alcuna autonomia giuridica delle posizioni B3 e D3 essendo, queste ultime, differenti dalle altre posizioni della categoria B e D sotto il profilo economico. 

            Lo stesso TAR di Bari, però, ammette la possibilità di una progressione verticale all’interno delle categorie B e D, ma consid
era , questo, un elemento non  sufficiente a giustificare la sottocategoria D3.  
 

            Da quanto sopra emerge chiaramente che la materia delle categorie B3 e D3 è stata ed è oggetto di numerose dispute e di diverse e contrastanti interpretazioni. 

            Dalla giurisprudenza esaminata emerge, però, che le procedure di  progressioni verticali non sono escluse nell’ambito della stessa categoria, ed, in particolare da B1 a B3 e da D1 a D3, cioè con procedure analoghe a quelle per il passaggio di categoria purché vi siano posti vacanti  nella dotazione organica. 

            La giurisprudenza ha sempre sostenuto che il passaggio ad una qualifica superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente alle funzioni più elevate e sia soggetta alla regola del pubblico concorso; di qui la necessità di essere inserite nell’ambito della programmazione triennale e, pertanto, finanziate con le risorse di bilancio. 

            La programmazione triennale delle assunzioni è stata sottoposta all’esame delle Organizzazioni Sindacali e la relativa concertazione richiesta delle stesse OO.SS. si è conclusa con un mancato accordo sulla stessa. 

Il mancato accordo determina che l’Amministrazione può attuare il suddetto programma senza obbligo alcuni di recepire le modificazioni proposte dalle Organizzazioni Sindacali. 

L’accesso alla categoria D3 avverrà secondo i requisiti e le procedure stabiliti dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme che stabiliscono i rapporti tra l’accesso della copertura dei posti fra concorsi esterni e concorsi interni.