Via libera dall’Inps alla DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori con un contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, che manda in archivio “l’una tantum” prevista dalla riforma del lavoro di Elsa Fornero (legge n.92/2012). La nuova forma di sussidio – prevista dall’art. 15 del D.Lgs. 22/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati – è l’oggetto della circolare n.83 pubblicata il 27 aprile dall’Istituto di previdenza. Ma entriamo nei particolari.
Chi ne ha diritto.
In via sperimentale, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, possono beneficiare della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Risultano esclusi dal beneficio: gli amministratori, i sindaci, i pensionati, e i titolari di partita Iva.
Misura.
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi derivante dai rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.
Durata.
L’indennità viene corrisposta dietro domanda (all’Inps esclusivamente in modalità telematica), ogni mese per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.