Rispetto alla “ordinaria” Srl di cui all’articolo 2463 del codice civile, questa nuova Srl differisce per alcuni elementi fondamentali: i soci possono essere solo persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni, il capitale, che deve essere interamente versato, può essere pari ad almeno 1 euro ed inferiore all’importo di 10mila euro; il conferimento deve essere fatto interamente in denaro alla sottoscrizione dell’atto costitutivo; la denominazione della Srl dovrà contenere la locuzione “S.r.l. a capitale ridotto”. Questa tipologia di società deve essere costituita con atto pubblico e deve essere iscritta al Registro Imprese scontando gli ordinari bolli e diritti.
Si resta invece ancora in attesa del decreto interministeriale attuativo per poter iscrivere al Registro Imprese le cosiddette “Srl semplificate”, con un capitale iniziale compreso tra un euro e 10mila euro, riservate alle sole persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione stessa, senza spese di iscrizione al Registro Imprese e per le pratiche notarili, con il solo pagamento dei diritti camerali e dell’imposta di registro.