Da lunedì 26 aprile Lazio zona gialla: cosa c’è da sapere su aperture e spostamenti

Da lunedì 26 aprile 2021 il Lazio diventa zona gialla, cosa c’è da sapere su aperture, attività, spostamenti e altro.

SPOSTAMENTI
Consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla, dalle ore 5 alle ore 22. Gli spostamenti tra Regioni e Province autonome in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per motivi di lavoro, necessità, salute e rientro alla propria residenza o domicilio anche ai soggetti muniti della “certificazione verde” (avvenuta vaccinazione anti-Covid; avvenuta guarigione da Covid; effettuato test Covid con esito negativo).

Consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici dalle ore 5 alle ore 22, per un massimo di quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private nelle zone rosse.

RISTORAZIONE
Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono aperti sia a pranzo che a cena, nel rispetto dei limiti orari dalle ore 5 alle ore 22 e solamente con consumazione al tavolo esclusivamente all’aperto.
Dal 1° giugno 2021, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumazione al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi.

SPETTACOLI ED EVENTI SPORTIVI
Dal 26 aprile 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni e le attività che si svolgano in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. A decorrere dal 1° giugno 2021, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.

PISCINE PALESTRE E SPORT DI SQUADRA
Dal 26 aprile, nel rispetto delle linee guida adottate, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito. Dal 15 maggio sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati. Dal 1° giugno, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati.

FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI
Dal 15 giugno, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio, sono consentiti i convegni e i congressi nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati.

CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Dal 1° luglio sono consentite le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati.

SCUOLA E UNIVERSITÀ
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50% degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).
Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100%.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. Sull’intero territorio nazionale, salva diversa valutazione dell’università, è previsto lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. Stesse disposizione valgono anche per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

CERTIFICAZIONI VERDI
Certificazioni comprovanti:
– lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 da non più di 6 mesi. Il Certificato può essere richiesto alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario, ovvero alla Regione o Provincia Autonoma in cui ha sede la struttura stessa;
– la guarigione dall’infezione da non più di 6 mesi. La certificazione è rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, oppure, per i non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
– l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo effettuato nell’arco di 48 ore prima dello spostamento.
Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea.

CNA Rieti