Covid, Fara Sabina in zona rossa: cosa si può fare e cosa no

Visto il crescente numero dei contagi che da giorni sta interessando il Comune di Fara in Sabina, è stata introdotta un’ordinanza dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che dispone nuove misure speciali per il territorio di Fara. Le disposizioni saranno in vigore a decorrere da oggi, 2 aprile 2021, per una durata di 15 giorni.

LE NUOVE MISURE DI SICUREZZA: COSA SI PUÒ FARE E COSA NO
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa é consentita.

Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.

Scuola
Dal 7 aprile verranno applicate le misure nazionali in corso di adozione dettate per i territori in zona rossa.

Attività commerciali
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 26, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Attività dei servizi di ristorazione
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.

L’asporto é consentito esclusivamente fino alle ore 18. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività motoria e attività sportiva
Tutte le attività previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, ferme restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Non sono permesse visite a parenti e amici, neppure durante i tre giorni di lockdown pasquale. I controlli saranno intensificati su tutto il territorio di Fara.