Come noto, con D.lgs. 28/05/2010 n. 85 lo Stato ha attribuito a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni un ulteriore patrimonio, a titolo non oneroso, in attuazione dell’art. 19 della legge n. 42/2009.
Lo scopo di tale iniziativa legislativa, che si inquadra nel più ampio progetto del cosiddetto “federalismo fiscale” è quello di attuare l’art. 119 della Costituzione assicurando “…autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo……garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale…” (art. 1 e 2 lett. a I. 42/2009).
L’attribuzione in proprietà di tali beni, unitamente a risorse derivanti dai tributi e dalle entrate, viene effettuata – in relazione alle competenze specifiche di ciascun ente – nel rispetto del principio di territorialità allo scopo “… di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni amministrative attribuite “ ( art. 2 lett. d).
Ciò significa che i beni assegnati a Regioni ed Enti Locali dovranno essere utilizzati allo scopo di diminuire le spese di questi ultimifino a giungere al “ pareggio di bilancio”. In questa ottica il d. lgs. 85/2010 impone a ciascun ente territoriale assegnatario di disporre del bene “ nell’interesse della collettività rappresentata “ …e di favorirne la massima valorizzazione funzionale” ( art. 2).
Nel novero dei beni in via di trasferimento, sono incluse anche aree/fabbricati di proprietà dello Stato, non appartenenti al patrimonio culturale, che non siano già in uso alle amministrazioni dello Stato per comprovate ed effettive finalità istituzionali o che siano oggetto di accordi od intese con gli Enti Territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari (art. 5 d. lgs. 85/2010).
Consideriamo pertanto che dopo la riforma del titolo V della Costituzione la generalità delle funzioni e delle attività in materia sanitaria è attribuita alle Regioni (rappresentandone anzi la massima competenza), le quali ne definiscono l’articolazione sul territorio, disciplinano il finanziamento di Aziende Sanitarie Locali e ne valutano i risultati (la gestione del quale SSR ha prodotto le ben note difficoltà economiche di molte di esse, sottoposte a commissariamenti e severi piani di rientro).
Ebbene, come anche questo noto, molte AA.SS.LL. in troppi casi, utilizzano attualmente immobili e locali assunti in locazione da privati, talora da decenni e con contratti eufemisticamente definibili criticabili, per i quali versano quindi i relativi canoni, che pesano fortemente su i bilanci aziendali, soprattutto in considerazione delle limitate disponibilità economiche oggi in essere.
Pare opportuno allora suggerire alle SS.LL. di voler tener conto, in sede di attribuzione e futura gestione dei beni di che trattasi in viadi trasferimento, delle esigenze delle AA.SS.LL. insistenti sul territorio.
In particolare pertanto, si chiede che all’atto della individuazione dei beni dei quali si intende ottenere l’attribuzione, di indicare, tra gli altri, beni immobili idonei ad ospitare Servizi Sanitari ed Uffici Amministrativi e, successivamente all’attribuzione si chiede di voler destinare prioritariamente tali beni, con modalità da individuarsi, alle Aziende Sanitarie Locali.
Quanto sopra tenuto conto dei seguenti criteri: ∙allocazione strategica sul territorio∙vocazione naturale all’utilizzo sanitario e conseguente tutela e valorizzazione del bene;
risparmio di risorse finanziarie, oggi destinate ad onorare i contratti di locazione in essere, da utilizzare invece per l’erogazione di prestazioni sanitarie a favore dei cittadini.
Ciò, al fine di eliminare progressivamente il più possibile ogni situazione di immobili in locazione, utilizzando a titolo di proprietà quelli in via di trasferimento mediante i provvedimenti legislativi citati, evitando vendite (o svendite) degli stessi, che nel caso migliore tamponerebbero temporaneamente l’esposizione finanziaria, senza risolverla.