Il Consiglio comunale, nella seduta del 4 febbraio, ha approvato la modifica nell’articolo 125 del Regolamento locale d’igiene adeguandolo alle nuove necessità sorte con l’avvento degli impianti a Biomasse.
“A fronte dell’accelerazione relativa a richieste di insediamento di impianti a Biomasse – dichiara l’Assessore all’Ambiente Carlo Ubertini-, abbiamo inteso dare un’accelerazione circa la necessità di regolamentare la loro localizzazione.
Nelle more di una totale rivisitazione del Regolamento d’igiene, obiettivamente vetusto, si è modificato l’articolo 125 di tale regolamento introducendo nuovi criteri che fossero articolati, equilibrati e di soddisfacente garanzia per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Con tali strumenti – conclude Ubertini – il Comune potrà intervenire laddove si verificassero selvagge volontà di colonizzazione territoriale".
L’articolo 125 è stato così modificato:
È vietato tenere nella Città e nei centri abitati manifatture, fabbriche o depositi insalubri che, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, siano classificati di prima categoria. L’ufficio d’igiene, procederà al sopraindicato accertamento. La distanza minima dell’abitato o da ogni gruppo di case abitate cui possono collocarsi tali manifatture o fabbriche non potrà essere minore di
Al fine di evitare un peggioramento della qualità dell’aria (come disposto dal D.Lgs. 155/2010 in recepimento della Direttiva Europea n. 50 del 21.08.2008) e, dunque, delle condizioni di salubrità del territorio comunale, nel quale già insistono industrie classificate insalubri (all. al DM 05.09.1994 – elenco di cui all’art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265/34) e la cui specifica topografia e orografia crea condizioni aggravanti per le abitazioni e gli insediamenti sensibili presenti: “Le distanze minime di rispetto per la costruzione di inceneritori e centrali termoelettriche dovrà essere di 500 ml dai singoli edifici residenziali o di pubblico servizio e 1500 ml dalla perimetrazione dei centri abitati.
Per le centrali termoelettriche da biomasse, le distanze minime di rispetto dalle abitazioni e dagli insediamenti sensibili (scuole, ospedali, carceri, ecc.) sono le seguenti:
– per impianti di potenza pari o inferiore a 200 kwe, da biomasse forestale, biogas o olio vegetale, con approvvigionamento del
combustibile di produzione locale, almeno
– per impianti di potenza superiore a 200 kwe, da biomasse forestale, biogas o olio vegetale, almeno
metri se operanti in assetto cogenerativo;
– per impianti di qualsiasi potenza e comunque fino ad 1 MW, alimentati da altre biomasse, almeno
se operanti in assetto cogenerativo, salvo diversa prescrizione a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del
D.Lgs. 152/2006;
Le centrali termoelettriche a cogenerazione debbono essere collegate a sistemi di teleriscaldamento che consentano il massimo recupero dell’energia termica prodotta e per le quali la somministrazione all’utenza del calore sia condizione per la concessione del titolo autorizzativo dell’impianto.
I limiti di potenza sopra specificati valgono anche cumulativamente per impianti compresi all’interno di un raggio di

