Elezioni amministrative, il TAR accoglie il ricorso di Simone Petrangeli

Oggi, giovedi 5 ottobre, è arrivata la risposta ufficiale da parte del TAR del Lazio sul ricorso presentato dall’ex sindaco Simone Petrangeli e dalle liste in suo sostegno.
Il TAR ha accolto il ricorso e ha fissato nella data 15 novembre 2017 la nomina di un soggetto che verificherà le schede e che dovrà effettuare un nuovo esame e conteggio delle schede consegnate, di quelle autenticate, di quelle autenticate e utilizzate e, ancora, di quelle non utilizzate relativamente alle sezioni numeri: 30, 47, 8, 1, 5, 50, 15 e 29, esponendone dettagliatamente le risultanze e, ove possibile, rappresentando, ancora, le ragioni a presidio di eventuali discrepanze riscontrate.
Di seguito riportiamo uno stralcio della sentenza riguardante l’analisi delle varie sezioni.
<<Come si trae dai contenuti dell’atto introduttivo del presente giudizio, la mancata corrispondenza tra le schede consegnate, autenticate, utilizzate e non utilizzate denunciata dai ricorrenti non è soltanto enunciata, bensì è adeguatamente comprovata dalla produzione in giudizio di elementi concreti, consistenti nelle copie dei verbali delle sezioni in contestazione, riportanti dati numerici in distonia, poi ripresi e riprodotti dettagliatamente al fine di supportare l’azione di annullamento.
Rilevato che, ciò detto, è opportuno ricordare che i ricorrenti si dolgono di anomalie inerenti la corrispondenza tra il numero complessivo delle schede autenticate, la somma di quelle autenticate ed utilizzate e quelle autenticate e non utilizzate, ponendo in evidenza quanto segue:
– secondo quanto riportato nel verbale della Sezione 30, sarebbero state autenticate n. 880 schede ma lo stesso verbale poi dà conto dell’avvenuta autenticazione di solo n. 853 schede e, in esso, “si dichiara poi che hanno esercitato il diritto di voto n. 598 elettori e che le schede autenticate e non utilizzate sono 202”, sicchè “mancano ben 80 schede”;
– dal verbale della sezione n. 47, a fronte di 559 elettori iscritti e della consegna di 601 schede, “all’esito della votazione il numero delle schede presenti nella sezione è risultato pari a n. 602”;
– nel verbale della sezione n. 8, “si dichiara che sono state ricevute n. 803 schede delle quali ne sono state autenticate n. 704, più ulteriori 3, per un totale di 707 schede autenticate” e, dunque, avrebbero dovuto residuare 266 schede autenticate, tenuto conto del numero dei votanti, pari a 441, e non “solo 96”, sicchè “mancano nel 170 schede”;
– nella sezione n. 1, lo stesso Presidente dà atto che “a fronte di 532 schede scrutinate e 532 votanti vengono rinvenute 533 schede” e, pertanto, risulta “l’esistenza di una scheda in più rispetto a quelle autenticate”;
– nella sezione n. 5, “a fronte di 786 schede autenticate”, n. 900 consegnate e n. 520 schede scrutinate, “le autenticate e non utilizzate ammontano a 264”, sicchè “mancano 2 schede”;
– nella sezione n. 50, a fronte di 607 schede ricevute, ne sono state autenticate 523. Atteso che hanno esercitato il diritto di voto n. 344 elettori, avrebbero dovuto residuare “175 schede autenticate e non utilizzate mentre nel verbale viene dato atto che le schede autenticate e non utilizzate sono solo 84” e, dunque, “mancano 95 schede”;
– nel verbale della sezione n. 15 non è dato comprendere l’esatto numero delle schede consegnate e, più specificamente, i dati riportati indurrebbero a considerare 182 schede in più “rispetto a quelle regolarmente consegnate dall’Ufficio Elettorale di Rieti”;
– nella sezione n. 29 non risulta indicato il numero delle schede autenticate e non utilizzate. Stante tale mancanza, “o si ritiene che non sia avanzata nessuna scheda autenticata e allora mancherebbero ben 261 schede; oppure” vi è stata l’omessa verbalizzazione di un dato fondamentale”.
Ritenuto che, in ragione di quanto in precedenza riportato, occorra disporre una verificazione tecnica, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., che dovrà essere espletata da uno o più funzionari nominati dal Prefetto di Rieti (che al riguardo viene incaricato), in contraddittorio con le parti, da preavvisarsi tempestivamente almeno 5 giorni prima, avente ad oggetto quanto segue:
– dovrà essere effettuato un nuovo esame e conteggio delle schede consegnate, di quelle autenticate, di quelle autenticate e utilizzate e, ancora, di quelle non utilizzate relativamente alle sezioni nn. 30, 47, 8, 1, 5, 50, 15 e 29, esponendone dettagliatamente le risultanze e, ove possibile, rappresentando, ancora, le ragioni a presidio di eventuali discrepanze riscontrate;
Ritenuto che, a cura di detto organo verificatore, al termine dell’istruttoria, che dovrà avere luogo entro la data del 20 ottobre 2017, sia depositata entro i successivi 5 giorni, presso la Segreteria della Sezione, una relazione riassuntiva ed esplicativa (con allegata ogni altra documentazione ritenuta rilevante, utile e pertinente) sulle operazioni svolte e su quanto come sopra richiesto da questo Tribunale;
Precisato che l’eventuale compenso sarà corrisposto ai sensi dell’art. 66, comma 4, del c.p.a.;
Ritenuto, infine, di fissare il prosieguo del giudizio per la discussione del merito alla pubblica udienza del 15 novembre 2017, rinviando a quella sede ogni altra pronuncia.>>