Legge di Bilancio 2024, il commento dello SNALS Rieti

Legge di Bilancio 2024, di seguito il commento dello SNALS Rieti con una sintesi dei principali provvedimenti che riguardano la scuola:

1. CUNEO FISCALE/CONTRIBUTIVO

– Esonero parziale dei contributi previdenziali –

art. 5 – LDB 2024

Confermato il taglio del cuneo fiscale, che si rivela la misura più costosa della manovra, con un impegno di circa 10 miliardi di euro.

E dunque, anche per il 2024:

• per i redditi fino a 35mila euro lordi annui è confermato l’esonero parziale (sconto retributivo) del 6%;

• per le retribuzioni fino a 25mila euro lordi annui l’esenzione è confermata al 7%.

Riepilogo dell’iter di questa misura.

  • Con la Legge di bilancio del 2022 era stato introdotto un primo taglio dello 0,8% per l’anno 2022. A causa della crisi causata dalla guerra Russia-Ucraina, era stato aumentato di un + 1,2% da luglio a dicembre 2022: riduzione complessiva del cuneo del 2% per redditi fino a 35 mila euro per tutto l’anno 2022.
  • La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197) aveva confermato il taglio del 2% per dipendenti con reddito fino a 35 mila euro e aveva aumentato di un punto (fino al 3%) il taglio per i redditi fino a 25mila euro. Quindi, per il 2023, il taglio era del 2% per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui, del 3% per i redditi fino a 25mila.
  • Il DEF aprile 2023 aveva previsto che il taglio al cuneo fosse progressivo e costante.
  • Con l’art. 39 del Decreto Lavoro – decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85 – «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro» lo sconto retributivo è aumentato dall’1 luglio 2023.
  • Per i redditi fino a 35mila euro lordi annui – parametrati su base mensile per tredici mensilità, non superiore all’importo mensile di 2.692 euro lordo – è passato dal 2% al 6% l’esonero parziale (sconto retributivo) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per gli stipendi dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (senza effetti sulla tredicesima mensilità).

Per le retribuzioni fino a 25mila euro lordi annui – parametrati su base mensile per tredici mensilità, non superiore all’importo mensile di 1.923 euro – l’esenzione è innalzata al 7% (senza effetti sulla tredicesima mensilità).

  • La NADEF 2023 lo conferma per il 2024.
  • La legge di Bilancio 2024 lo rifinanzia.

2. PRIMA FASE DELLA RIFORMA FISCALE

d.lgs approvato in CdM il 16 ottobre 2023

Con il 2024 è avviata la prima fase della riforma fiscale: si accorpano le prime due aliquote Irpef e si passa da 4 a 3 scaglioni di reddito con altrettante aliquote:

23% – 1^ scaglione – redditi fino a 28.000 euro

35% – 2^ scaglione – redditi fino a 28.000 a 50.000 euro

43% – 3^ scaglione – redditi oltre i 50.000 euro

Fino al 31 dicembre 2021 l’IRPEF prevedeva 5 scaglioni di reddito con altrettante aliquote.

Un primo intervento sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche aveva determinato il passaggio da cinque a quattro scaglioni.

23% – 1^ scaglione – redditi fino a 15.000 euro

25% – 2^ scaglione – redditi fino da 15.000 a 28.00 euro

35% – 3^ scaglione – redditi fino a 28.000 a 50.000 euro

43% – 4^ scaglione – redditi oltre i 50.000 euro

Ora il governo prevede un ulteriore taglio, con sole 3 aliquote IRPEF.

Ora si interviene sul secondo scaglione Irpef, quello che va da 15 mila a 28 mila euro lordi annui, accorpandolo con il primo, con vantaggi minimi (non più di 260 euro annui) per tutti i lavoratori, eccetto ovviamente per coloro del 1^ scaglione (fino a 15 mila euro) per i quali l’imposta dovuta resta sempre la stessa, cioè 23%.

Questa revisione IRPEF (aliquota più bassa nel secondo scaglione) interesserà tutti i redditi delle persone fisiche, quindi redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e da pensione.

3. CONTRATTI

art. 10, co. 1 – LDB 2024

Per i rinnovi dei contratti della PA 2022-2024 gli oneri a carico del bilancio statale sono incrementati di 8 miliardi, di cui:

• 3 mld per il 2024, somma destinata agli anticipi IVC,

• 5 mld per il 2025.

4. IVC

art. 3, co. 1 – DECRETO FISCALE 145/2023

art. 10, co. 2 – LDB 2024

Nel decreto fiscale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto, in via eccezionale, l’anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC).

E’ incrementata, a valere sul 2024, del relativo importo annuale moltiplicato per un coefficiente pari a 6,7, salvi eventuali successivi conguagli (ad oggi limitata allo 0,5% dello stipendio tabellare). Sono riconosciute le somme arretrate spettanti.

5. BONUS ASILI NIDO

art. 35 – LDB 2024

Aumenta il bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati. E’ destinato solo ai secondi figli nati dal primo gennaio 2024 in nuclei nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e un tetto Isee di massimo 40.000 euro.

6. CONGEDI PARENTALI

art. 36 – LDB 2024

La legge di bilancio 2023 -Legge n.197 del 29.12.2022 – aveva elevato la retribuzione del congedo parentale (che era al 30%) all’80 % al padre o alla madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

Era poi intervenuta la FP che, con la nota DFP-0020810-P-27/03/2023, aveva chiarito che la misura non si applica al personale i cui contratti prevedono già una retribuzione per intero per i primi trenta giorni: Considerato, quindi, che l’indennità maggiorata riguarda esclusivamente i 30 giorni di congedo parentale, si ritiene che l’innalzamento della misura pari all’80 per cento della retribuzione, introdotta dall’articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 19 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023), non risulti applicabile al personale di codesta Azienda [si tratta di un’ASL] in quanto riferito al medesimo periodo per il quale il CCNL già riconosce la misura del 100 per cento dell’indennità.

Anche il CCNL Scuola 2019-2021 – art. 34, co. 3 – riconosce che, in materia di congedo parentale, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero.

La legge di bilancio 2024 eleva, in alternativa tra i genitori, la retribuzione del congedo parentale per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, all’ 80% nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024.

7. DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI CON FIGLI

art. 37 – LDB 2024

Sgravio alle mamme lavoratrici fino a 3.000 euro annui, senza tetto al reddito, con tre o più figli ed anche con due figli.

Alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato – fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti [cuneo fiscale]- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18°anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Gli arretrati saranno erogati nel mese di dicembre 2023.

8. AGENDA SUD

art. 63 – LDB 2024

E’ stato stanziato un fondo aggiuntivo di 50,33 milioni di euro per la proroga dei contratti per il personale ausiliario fino al 15 aprile (co.1-2).

Per rafforzare l’organico docenti in progetti pilota dell’Agenda Sud, sono stati autorizzati 3.333.000 euro per l’anno 2024 e 10.000.000 euro per il 2025 (co.3).

Per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, per prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata è autorizzata per l’anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro, in aggiunta ai 25 milioni di euro già stanziati (co. 4).

Per il finanziamento dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa è prevista una dotazione di 42 milioni di euro per ognuno degli anni 2024 e 2025, in aggiunta alla dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023.

Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, con una possibile integrazione di altri fondi contrattuali ed europei. Tra i criteri è assegnata priorità alle attività svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, secondo le rilevazioni nazionali dell’INVALSI (co. 5)

9. PENSIONANDI

artt. 26, 30 – LDB 2024

A. Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata.

A1. Pensione di vecchiaia

Per chi ha versato contributi anche entro il 31 dicembre 1995, l’età pensionabile è di 67 anni con 20 anni di contributi, indistintamente per uomini e donne.

Per chi ha iniziato a versare contributi solo dal 1996, l’accesso alla pensione è consentita con gli stessi requisiti (67 anni di età e 20 anni di contribuzione), senza l’obbligo di raggiungere l’importo minimo di 1,5 volte l’assegno sociale.

Inoltre, sarà possibile pensionarsi a 64 anni di età con 20 anni di contributi, con la soglia limite dell’importo che passa da 2,8 a 3,0 volte l’assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

(LDB 2024 – art. 26)

A2. Pensione anticipata

Nessuna variazione rispetto al 2023. I requisiti restano 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

(LDB 2024 – art. 26)

B. Misure di flessibilità in uscita

B1. quota 103 con penalizzazioni

Ferma la possibilità di pensione anticipata con 62 anni di età e 41 di anzianità contributiva (quota 103) ma l’importo della pensione:

• sarà calcolato solo con il sistema contributivo (non considerando gli anni retributivi ante 1966),

• non potrà superare il limite di 4 volte il minimo INPS euro lordi mensili (563,74 euro), che rimarrà fino a 67 anni, età del pensionamento per vecchiaia. Poi sarà versato integralmente.

E’ introdotta, poi, un aumento del periodo per uscire effettivamente dal lavoro (finestra di uscita – il periodo di attesa per l’erogazione del primo rateo pensionistico):

• 7 mesi per i dipendenti privati;

• 9 mesi per pubblici dipendenti.

(LDB 2024 – art. 30, co. 4-5)

B2. Ape sociale per il 2024

L’APE sociale è prorogata di un anno e richiede il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, con 36 anni (o con 30) di contributi.

Introdotto anche il limite di incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione del lavoro autonomo occasionale) entro i 5mila euro annui.

Possono accedervi i disoccupati, le persone con invalidità almeno del 74%, i lavoratori impegnati in attività gravose (p.e. maestre di asilo), i lavoratori che assistono persone con handicap grave.

(LDB 2024 – art. 30, co. 1-2)

B3. La nuova Opzione donna

Potranno accedere alla pensione con Opzione donna le lavoratrici che abbiano raggiunto, entro il 31.12.2023, almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica.

Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio (60 anni con un figlio) fino a un massimo di due (59 anni per due o più figli).

L’importo della pensione sarà ricalcolato interamente con il metodo contributivo (la penalizzazione è del 20-25 per cento).

Restano le restrizioni previste nel 2023 (bisogna essere disoccupate, care giver o con una invalidità almeno del 74%).

(LDB 2024 – art. 30 co.3)

10. PENSIONATI

art. 29 – LDB 2024 e art. 1 DECRETO FISCALE n. 145/2023

a. Anticipo conguaglio di perequazione nell’anno 2023

Per l’anno 2023, in via eccezionale, il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni è anticipato da gennaio 2024 al 1° dicembre 2023.

A gennaio scorso le pensioni sono state rivalutate del 7,3%, un tasso provvisorio per compensare l’aumento dei prezzi del 2022 e corrispondente al valore medio dell’inflazione calcolato a novembre 2022. Quello di fine anno era risultato leggermente più alto, pari all’8,1%.

Di norma, lo 0,8% della differenza tra i due valori dovrebbe essere riconosciuto a gennaio 2024, ma il governo ha deciso anticipare il conguaglio a dicembre 2023.

(DECRETO FISCALE n. 145/2023, art. 1)

b. Indicizzazione delle pensioni

Nell’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (indicizzazione) è riconosciuta:

  • nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (pari a 563,74 euro),
  • nella misura del 85% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (pari a 563,74 euro),
  • nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (pari a 563,74 euro),
  • nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS (pari a 563,74 euro),
  • nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS (pari a 563,74 euro),
  • nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (pari a 563,74 euro).
  • (art. 29 – LDB 2024)

Il Segretario Provinciale, Luciano Isceri