European Consumers chiede di fermare gli spettacoli pirotecnici al Lago di Paterno (Rieti). Aree a rischio incendi

“In Italia tra giugno e settembre quasi ogni giorno si festeggiano sagre di paese e feste di santi patroni con fuochi d’artificio, mortaretti e petardi, il top lo si raggiunge a ferragosto dove si scatenano vere e proprie gare pirotecniche, più o meno legali.

Solitamente queste iniziative sono condotte senza nessuna attenzione all’impatto che possono avere sulla fauna e sulle zone forestali. In effetti questi spettacoli possono danneggiare notevolmente l’avifauna nidificante, i mammiferi volanti e scatenare incendi.

Numerosi sono stati i casi di incendi che hanno colpito spesso anche aree protette a partire da eventi organizzati al loro esterno o in aree limitrofe, come accaduto recentemente a Vasto (Bosco dell’Incoronata)1 e Gioia dei Marsi2, in Abruzzo, Pescina in Toscana (4 ettari di macchia mediterranea e querceto)3. Drapia in Calabria4, Pordenone5, in Friuli Venezia Giulia solo per citare i più recenti.

Nonostante queste premesse un grande spettacolo pirotecnico a meno di 500 metri dal Sito di Importanza Comunitaria SIC IT6020012 “Piana di S. Vittorino – Sorgenti del Peschiera” e a meno di 200 metri da formazioni forestali (boscaglie a roverelle) è stato organizzato Domenica 21 luglio 2019 alle ore 23:45 sulle acque del Lago di Paterno, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Carmelo.

La vicinanza all’area protetta SIC IT6020012 “Piana di S. Vittorino – Sorgenti del Peschiera” a parere di European Consumers avrebbe imposto una Vinca (Valutazione d’Incidenza), o per lo meno di una decisione di non assoggettabilità da parte dell’ente competente, in quanto si deve dimostrare che le attività in essere non interferiscano con le specie e gli habitat protetti nel sito6.

Ricordiamo che la prassi della VINCA per i fuochi d’artificio in aree limitrofe ad habitat protetti è già stata effettuata in varie occasioni7. European Consumers ha anche scritto alla Regione Lazio per sapere se è stata informata dall’Evento, se ritiene che tale tipologia di eventi debba essere escluso da VINCA e le ragioni per tale decisione, se vi sono Linee Guida Regionali per detti eventi in aree a rischio incendi e in prossimità di aree protette.

Le attività non direttamente connesse e necessarie alla gestione del sito, ma che possono avere incidenze significative su di esso devono essere oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che possono avere sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito8. Quando non vi sono gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione di incidenza deve comunque essere realizzata, producendo una documentazione adeguata a consentire una valutazione sufficientemente motivata a disposizione del pubblico.

Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito le autorità decidono su tale piano o progetto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE “Habitat” deve essere interpretato nel senso che non consente a un’autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.

Non è possibile concedere l’autorizzazione a un piano o progetto mediante strumenti di legge se prima non è stata effettuata un’opportuna valutazione conforme a quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, o se l’opportuna valutazione non si è conclusa con la certezza che non si verificheranno effetti negativi sull’integrità del sito.

In particolare, il tipo di evento può avere effetti negativi sui pipistrelli presenti nell’area: sono infatti presenti ben 4 specie di pipistrelli protetti9.

Si segnala inoltre che, anche se non indicati nel Formulario Roma 2000, sono state osservati Tuffetti, Garzette, Gallinelle d’acqua, Cormorani e Aironi cinerini10, che, come tutti gli uccelli, possono essere notevolmente disturbati dall’attività in essere, così come tutte le specie eventualmente nidificanti, e che per altro frequentano anche il lago di Paterno.

Inoltre la presenza di habitat forestali individuati dal Piano di gestione (2013) quali 91AA* Boschi orientali di quercia bianca, 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba può determinare il rischio di incendi, con danneggiamento anche irrimediabile degli habitat in oggetto.

Vegetazione arborea è inoltre presente nelle immediate vicinanze dell’area scelta per l’evento e il suo incendio rappresenterebbe un sicuro rischio per le numerose abitazioni esistenti nelle vicinanze.

Si segnala a questo proposito che il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7/d BUR 30 aprile 2005, n. 1211, s.o. n.4 “attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39” (Norme in materia di gestione delle risorse forestali). (Artt. 90 – 150) recita testualmente nella versione in rete:

“Durante il periodo a rischio di incendio, l’utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell’ente competente, che informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data del loro utilizzo”.

La versione in rete della Norma è presumibilmente un mero errore scritturale dato che vari comuni riportano correttamente la frase citando nei preamboli la stessa Norma Regionale12. Ad esempio nell’ordinanza n.98 del 22 maggio 2018 di Roma Capitale sull’Emergenza Incendi si legge giustamente:

“Durante il periodo a rischio di incendio, l’utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze non inferiori a 1 Km dalle aree boscate o cespugliate”.

Di questo grave errore nella diffusione della legge European Consumers ha reso edotta la Regione Lazio con apposita nota informativa.

Peraltro lo spettacolo pirotecnico ben potrebbe tenersi in altro luogo più consono, come la piazza del paese, evitando così ogni rischio per la flora e la fauna, e scongiurando il rischio di incendi di chioma e i conseguenti gravissimi pericoli per gli abitanti delle zone prospicienti il lago.

Marco Tiberti, Presidente di European Consumers ha sollecitato il Colonnello Dott.ssa Lorenza Colletti del Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale di Rieti a porre in essere tutte le iniziative necessarie a prevenire e ad evitare lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico sulle acque del lago di Paterno, stante gli evidenti altissimi rischi per la flora, per la fauna e per l’uomo, per tutti i motivi esposti in narrativa. Ma la normativa adottata non è stata considerata sufficiente, evidentemente a causa dell’apparente errore scritturale della Normativa Regionale.

Si sta quindi procedendo nei confronti della Regione Lazio per conoscere quale politica stia adottando nei confronti delle problematiche relative al rischio di incendio, alla distanza di sicurezza da boschi e cespuglieti e all’assoggettabilità a VINCA dei grandi spettacoli pirotecnici nelle vicinanze di Aree Protette con fauna o vegetazione che potrebbero essere danneggiate da tali attività.

In ogni caso si ritengono valide le indicazioni del Ministero dell’Interno (Circolare Ministero dell’Interno – Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A. MASS(1) – (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) -“Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S” e ss.mm.ii.) secondo le quali è necessario tenere in considerazione tutte le componenti di rischio. Inoltre segnala la circolare l’opportunità di individuare luoghi da destinare a questa attività previa attenta istruttoria.”

European Consumers si sta quindi muovendo per avere accesso alla documentazione dell’iter autorizzativo dell’iniziativa, con particolare riguardo all’analisi delle componenti di rischio e all’“attenta istruttoria” per individuare i luoghi da destinare a queste attività. Si riserva di agire per le vie legali contro qualsiasi eventuale violazione delle normative vigenti sia nazionali che internazionali.

Riteniamo necessario redigere delle “Linee guida a scala Locale” volte a disciplinare ogni manifestazione o attività antropica nelle aree limitrofe ai Siti protetti della provincia di Rieti in grado di produrre significative incidenze negative sugli ecosistemi e sulle specie, compresi naturalmente gli spettacoli pirotecnici e i concerti.”

Marco Tiberti – Presidente European Consumers

1https://www.vastoweb.com/news/cronaca/807152/incendio-in-zona-incoronata-innescato-dai-fuochi-dartificio
2http://ilgiornale24.it/fuochi-pirotecnici-causano-incendio-boschivo.html
3http://www.ilcentro.it/l-aquila/pescina-incendio-da-fuochi-artificio-con-granate-difettose-scatta-la-denuncia-1.2257703

4https://www.ilvibonese.it/cronaca/12669-fuochi-artificio-causano-incendio-panico-durante-festa-brattiro
5http://www.meteoweb.eu/2019/01/incendio-pordenone-fuochi-artificio/1199847/

6https://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_news/AMB_SIC_IT_6020012_Piana_di_San_Vittorino.pdf
7http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-001847+0+DOC+XML+V0//IT
8https://www.minambiente.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza 9