Decreto sostegni TER, gli aiuti per le imprese del commercio

Tra i sostegni previsti nella bozza del DL Sostegni-Ter il più rilevante è sicuramente quello indirizzato alle attività del commercio. In particolare, con riferimento alla platea dei soggetti beneficiari il nuovo contributo a fondo perduto riguarderebbe i soggetti che svolgano in maniera prevalente le attività ricomprese nei seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Per poter beneficiare di tali aiuti le imprese dovranno aver presentato un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021 (i ricavi caratteristici dell’impresa riferibili alla voce A1 di conto economico). Alla data di presentazione della domanda le imprese devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato Italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I contributi verranno erogati attraverso un meccanismo ormai noto, in particolare verrà applicata una percentuale variabile sulla base dei ricavi 2019 alla differenza tra l’ammontaremedio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.

Tale percentuale sarà pari al:

a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;

b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;

c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Qualora le risorse non dovessero risultare capienti il contributo potrebbe essere oggetto di riduzione proporzionale sulla base di un meccanismo che tenga conto delle fasce dei ricavi. Gli incentivi erogati sulla base di tale articolo rientreranno, fin quando operativa, nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni.

Per la procedura di richiesta sarà necessario presentare esclusivamente in via telematica un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti già menzionati, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione.

CNA Rieti