Dalla Regione contributi per valorizzare dimore, complessi architettonici e parchi di valore storico

Regione Lazio

Con il presente documento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 della Legge regionale 20 giugno 2016 n. 8, recante “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale”, (PdL n. 55 già approvato in Consiglio Regionale nella seduta del 27.09.2018) stabilisce gli indirizzi in merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all’art. 3 della stessa legge, per promuovere e sostenere interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero, fruizione e manutenzione straordinaria di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico inseriti nella Rete regionale.

L’istituzione e prima costituzione, nel 2017, della Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico (d’ora in poi Rete), e il successivo aggiornamento del 2018, hanno rappresentato un primo passo per una migliore conoscenza e mappatura di questa tipologia di beni, facendo emergere un quadro vasto ed eterogeneo di ricchezze territoriali meritevoli di sostegno e valorizzazione.

La pluralità della tipologia dei beni inseriti nella Rete e delle finalità degli interventi ad essi connesse consigliano l’individuazione di criteri che individuino il campo d’azione delle domande di richiesta di benefici.

Interpretando l’obiettivo della Legge come teso alla valorizzazione dei beni in oggetto attraverso, innanzitutto, la loro apertura al grande pubblico, consegue che l’attuazione di tale finalità passi in primo luogo attraverso progetti mirati a rendere tali beni il più facilmente possibile disponibili e godibili in piena sicurezza da parte del pubblico.
In fase di prima applicazione della L.R. 8/2016 si ritiene quindi di destinare le risorse regionali agli interventi tesi a migliorare la fruibilità pubblica dei beni inseriti nella Rete che già risultino visitabili da parte del pubblico (anche solo per appuntamento), nonché a quei beni per i quali la fruibilità pubblica può essere consentita in piena sicurezza in tempi rapidi.
In una seconda fase il sostegno regionale potrà invece essere ampliato a supporto di ulteriori ipotesi di interventi di recupero e restauro di beni la cui fruibilità necessita di lavori di particolare durata.

In ogni caso l’attuazione delle presenti Linee di indirizzo avverrà mediante la predisposizione e pubblicazione, da parte della Direzione competente in materia di cultura, di Avvisi pubblici, anche in numero plurimo in considerazione delle differenti tipologie di beni e di soggetti interessati, finalizzati a individuare concretamente, nel rispetto dei principi fissati nel presente documento, i criteri e le modalità specifiche di partecipazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi previsti.

1. INTERVENTI DA SOSTENERE

La Regione concede contributi ai soggetti inseriti nella sopracitata Rete regionale per progetti autorizzati dalle competenti autorità ai sensi del D. Lgs. 4/2004 e s.m., aventi ad oggetto, anche in forma congiunta:
– il restauro;
– il risanamento conservativo;
– il recupero;
– la manutenzione straordinaria;
– il completamento di interventi di restauro già avviati con risorse pubbliche e, in particolare, con quelle regionali;
– il recupero, il restauro e la conservazione di manufatti e sculture di particolare pregio storico-artistico;
– i lavori finalizzati al miglioramento dell’accessibilità o fruibilità dei beni, in particolare nei confronti di persone con disabilità fisica o sensoriale;
– interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione, fisica o funzionale, di beni inseriti nella Rete.

1.1 SOGGETTI
Possono presentare domanda i soggetti, pubblici e privati, proprietari di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, inseriti, al momento di presentazione della domanda, nella Rete pubblicata nella sezione “Cultura” del sito istituzionale regionale (www.regione.lazio.it).
In fase di prima applicazione delle presenti Linee di indirizzo, potranno presentare domanda di contributo esclusivamente sia i proprietari di beni, inseriti nella Rete e già visitabili, anche solo parzialmente e per appuntamento, dal pubblico sia i proprietari di beni che presentino un progetto finalizzato all’apertura.

2. RISORSE DA UTILIZZARE

Le risorse in conto capitale afferiscono al capitolo G24568 “Fondo per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte capitale” nell’ambito del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”.
Negli Avvisi pubblici indicati in premessa sono indicate le risorse effettivamente disponibili a copertura degli interventi ammissibili, eventualmente suddivise per tipologia dei beni e/o della natura, pubblica o privata, dei proprietari.

3. CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi in conto capitale, nella misura fissata nei rispettivi Avvisi pubblici e, in fase di prima attuazione, non potranno comunque superare il tetto massimo di 50.000,00 euro a progetto. Tali contributi, inoltre, non potranno superare il limite massimo del 50 per cento delle spese ammissibili, per le richieste relative a beni privati, e del 70 per cento delle spese ammissibili, per le richieste relative a beni pubblici.
Ai contributi finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, si applica, inoltre, quanto disposto dalle leggi regionali vigenti in materia.

La concessione del contributo regionale è condizionata al rispetto dei vincoli sussistenti sul bene e al mantenimento, per almeno 10 anni dall’erogazione, della fruibilità pubblica del bene, almeno in relazione alla parte interessata dall’intervento sovvenzionato. La violazione del suddetto vincolo comporta la decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero degli importi erogati, maggiorati di interessi legali. 3

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Ai fini dell’erogazione dei contributi regionali, saranno considerate ammissibili le spese specificate nei relativi Avvisi pubblici, entro i limiti ivi indicati, tra le quali, a titolo esemplificativo:
a. Spese per l’esecuzione di lavori, a corpo o misura, anche in economia;
b. Spese per rilievi, accertamenti e indagini;
c. Spese per pubblicazione bandi di gara;
d. Spese per allacciamenti a pubblici servizi;
e. Spese per la sostituzione o l’adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti;
f. Spese per lavori accessori connessi alla fruizione e accessibilità dei beni, incluse opere di sistemazione paesaggistica;
g. Spese tecniche per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
h. Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e per collaudi;
i. Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
j. IVA su lavori, imprevisti e spese generali, solo se non recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
k. Spese, nel limite massimo del 10% dei costi complessivi previsti, sia per la promozione dei beni in genere, sia per la promozione e il sostegno di attività educative e didattiche, sia per la promozione dell’uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale;
l. Spese per fideiussioni o altre garanzie richiesta negli Avvisi pubblici d riferimento ai fini della concessione di eventuali acconti.

I contributi per le spese tecniche di progettazione, comprese le indagini geognostiche e geotecniche, gli studi di impatto ambientale, la direzione lavori e i collaudi, non possono in ogni caso superare la misura massima pari al 20 per cento delle spese complessive ammissibili.
Fermi restando i massimali indicati all’art. 3 e nel precedente periodo, il contributo regionale non può eccedere quanto necessario alla copertura dei costi di realizzazione dell’intervento (anche detto “pareggio di bilancio”) considerando anche altri contributi pubblici o privati, ivi incluse agevolazioni di natura fiscale applicabili.
L’importo dei lavori ammissibili è determinato facendo riferimento ai prezzari regionali vigenti, eventualmente riparametrati secondo quanto indicato nei rispettivi Avvisi pubblici nel caso di lavori commissionati da soggetti privati.
Per le voci di spesa non previste nei prezzari, si può fare riferimento ai tariffari di altri Enti Pubblici e, ove anche questi risultino insufficienti, alle migliori condizioni di mercato (preventivi di ditte diverse, analisi dei prezzi ecc.).
In ogni caso l’erogazione dei contributi regionali è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia applicabili in ragione del tipo di lavoro previsto, ivi inclusa l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, richiesti dalle disposizioni vigenti, ivi incluse quelle dettate dal D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali.

3.2 PROCEDURA DI SELEZIONE E SISTEMA DI VALUTAZIONE

La selezione avviene sulla base di criteri definiti negli Avvisi pubblici.
Nella scelta dei criteri per l’individuazione dei progetti da finanziare si tiene prioritariamente conto, in particolare:

a) della effettiva visitabilità da parte del pubblico, anche solo parziale e per appuntamento, e della possibilità di raggiungerla attraverso i progetti presentati;
b) della disponibilità e del grado di fruibilità dell’immobile al pubblico, in particolare per iniziative ed attività di carattere culturale e sociale, comprese quelle rivolte alle scuole, o in termini di attività turistica;
c) della qualità e del grado di dettaglio del progetto proposto;
d) del grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;
e) di interventi per l’accessibilità, in particolare nei confronti di persone con disabilità fisica e sensoriale;
f) dell’innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla sicurezza, all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale nelle tecniche usate per il progetto;
g) di interventi finalizzati alla realizzazione di interconnessione dei beni inseriti nella Rete.

Le proposte ammesse sono valutate da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di cultura, composta da tre membri interni, due dei quali operanti nel settore dei beni culturali e paesaggistici, ed uno in capo alla Direzione regionale competente in materia di edilizia e/o di urbanistica, indicato dal Direttore competente.

3.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

L’erogazione del contributo concesso avviene, per i soggetti privati, secondo la seguente modalità:
– acconto del primo 30%, subordinato alla presentazione:
 di apposita polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da soggetto abilitato;
 dell’atto d’obbligo a cui deve essere allegata la documentazione amministrativa, rilasciata dalle competenti autorità, attestante l’avvenuta autorizzazione alla realizzazione delle opere previste nel luogo indicato nel progetto;
 dei contratti stipulati dal beneficiario con i soggetti deputati alla esecuzione dell’intervento;
– ulteriore acconto del 30%, subordinato alla presentazione della documentazione attestante l’avvenuto regolare impiego della prima quota di acconto;
– saldo, o minor importo dovuto, a seguito dell’inoltro, alla competente struttura regionale, di regolare rendicontazione conclusiva di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Nel caso di mancata presentazione delle polizze fideiussorie sopraindicate il contributo viene erogato in un’unica tranche, a seguito dell’inoltro, alla competente struttura regionale, della rendicontazione conclusiva di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto.

L’erogazione del contributo concesso avviene, per i soggetti pubblici, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 88/80, secondo le seguenti modalità:
– acconto del primo 20% ad esecutività della determinazione di concessione del contributo regionale e a ricevimento, da parte della Direzione Cultura, dell’Atto d’obbligo sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
– ulteriore quota del 30% al netto del ribasso d’asta, a seguito di trasmissione alla Direzione Cultura:
 del progetto esecutivo dell’intervento munito di tutti i pareri e le autorizzazioni 5
 previste a norma di legge e dal relativo atto di approvazione;
 del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto;
 del Quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell’eventuale ribasso;
– di ulteriore quota del 30% alla presentazione, alla Direzione Cultura, della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori;

– saldo del 20%, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro, alla Direzione

Cultura, dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente
occorsa per la realizzazione dell’opera.

Gli eventuali ribassi d’asta ottenuti non comportano, in ogni caso, la riduzione della corrispondente quota di spesa a carico del beneficiario, che resta quantificata nella misura prevista nel budget progettuale iniziale.