L’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,  che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, ha  previsto che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022,  cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del  decreto-legge  13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme  concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”.
Pertanto, si comunica che a partire dal 1° marzo 2022:
- non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
 - continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
 
Successivamente al 1° marzo 2022,  quindi,  ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età  inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità,  senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non  si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo  familiare.
 Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non  disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà  presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per  soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle,  fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni  ANF o AF.
 Per approfondimenti:  circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2022
 Si allega di seguito uno schema di sintesi  delle nuove disposizioni per le categorie di lavoratori o titolari di  prestazioni previdenziali da lavoro dipendente gestite dall’Inps:



