Zona Franca Urbana, CNA: le agevolazioni del MISE anche nel 2019

CNA soddisfatta per la pubblicazione da parte dell’Inps della circolare con
la quale si estende al 2019 la possibilità di utilizzare le agevolazioni concesse da parte del MISE.

La CNA è tra le associazioni e gli ordini professionali che in tutte le sedi avevano richiesto
l’adozione di questo provvedimento, soprattutto per far sì che le aziende che avevano versato i contributo relativi al 2017, prima dell’inclusione ufficiale negli elenchi dei beneficiari, potessero in qualche modo recuperarli.

Di seguito i passaggi della circolare 112 del 21 11 2018.
“I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l’erario per il pagamento dei contributi dovuti, compresi i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi, la cui ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata, come noto, alla data del 31 gennaio 2019 (cfr. messaggio n. 3088/2018).

Si ricorda, a tal riguardo, che l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ss.mm.ii., nel prevedere la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti della contribuzione previdenziale in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici fino al 30 settembre 2017, ha espressamente disposto il divieto di procedere al rimborso dei contributi già versati.

In considerazione dell’impianto normativo sopra declinato, qualora i soggetti beneficiari delle agevolazioni in argomento abbiano già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in scadenza nell’anno 2017 e nell’anno 2018, i medesimi – ai fini dell’effettivo godimento delle misure concesse – possono utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE anche mediante la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori che dovranno essere effettuati all’Istituto nel corso del 2019.

Detta rimodulazione del mero effetto finanziario, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti, può essere posta in essere fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa. Si rammenta che l’importo dell’agevolazione riconosciuta è parametrato all’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2017 e per l’anno 2018 ed è soggetto all’osservanza dei massimali  de minimis  previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013”