Rieti, firmato protocollo in Prefettura – CODICE DI CONDOTTA DEGLI AVVENTORI

Nel Palazzo di Governo, in piazza Cesare Battisti, stamane mercoledi 6 agosto si è tenuta la firma del Protocollo Sicurezza della durata di 3 anni tra Prefettura di Rieti, Forze dell’Ordine, Comune di Rieti e attività commerciali, in linea con il sistema di collaborazione pubblico-privato delineato dall’art. 21-bis del D.L. n. 113/2018. Il documento si rivolge a tutte le associazioni che, sulla base di indici consolidati, possono essere considerate maggiormente rappresentative delle diverse filiere di operatori economici che compongono il genus degli esercizi pubblici, favorendo la più ampia partecipazione all’iniziativa.

CODICE DI CONDOTTA DELL’AVVENTORE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI CUI AL
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 21 GENNAIO 2025
I clienti nell’accedere al locale, al suo interno nonché all’uscita e all’esterno, si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti da personale all’uopo autorizzato. In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il “legittimo motivo” di cui all’art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e l’esercente, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009, potrà denegare l’accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell’Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa
ALL’ENTRATA NON È CONSENTITO:
a) introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad
offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;
b) utilizzare all’interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al capsicum;
c) introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
d) introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all’interno del
medesimo locale;
e) utilizzare in maniera impropria o comunque danneggiare i dispositivi antincendi e, più in
generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;
f) impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
g) abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;
h) porre in essere comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.
ALL’INTERNO NON È CONSENTITO:
− essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
− ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
− cedere ai minori di anni 18 bevande alcoliche;
− disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
− manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendio;
− disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009;
ALL’USCITA E ALL’ESTERNO NON È CONSENTITO:
− disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
− usare segnalazioni acustiche;
− diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
− abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti.
I soggetti protagonisti dell’incontro odierno si ritroveranno dopo Ferragosto per singoli incontri con le Associazioni di categoria per pianificare le azioni da mettere in campo e chiarire i singoli articoli dei quali si compone il Protocollo.