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mercoledì 23 Settembre 2026
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Ricostruzione privata, sospesi i termini in presenza di cause impeditive. Castelli: “La complessità della ricostruzione non può ricadere sui cittadini”

Sospensione dei termini quando cause oggettive, documentate e indipendenti dalla
volontà degli interessati impediscono di procedere con la ricostruzione privata. È una
delle principali novità introdotte dalla modifica all’Ordinanza 272 del 4 maggio 2026, condivisa nella Cabina di coordinamento sisma. Il provvedimento proroga inoltre dal
30 settembre al 30 novembre 2026 il termine per il deposito del contratto di incarico
al professionista per tutti coloro che non abbiano ancora presentato la domanda di contributo. La nuova disciplina concede più tempo ma soprattutto punta a evitare che
impedimenti sui quali i proprietari non possono intervenire possano determinare conseguenze pregiudizievoli sul diritto al contributo. La sospensione riguarda innanzitutto gli edifici privati, compresi edifici singoli, aggregati, interventi unitari e
compendi immobiliari inseriti in programmi straordinari di ricostruzione o in piani
attuativi, quando l’intervento privato sia subordinato alla preventiva realizzazione di
opere pubbliche o di altri interventi propedeutici alla ricostruzione. In questi casi il termine resta sospeso fino all’approvazione della progettazione esecutiva degli
interventi necessari. Sono inoltre ricompresi gli edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria per i quali non sia stata ancora individuata l’area di ricostruzione per cause non imputabili al privato, gli immobili situati nelle zone rosse ai quali non sia possibile accedere in sicurezza per effettuare le attività propedeutiche alla progettazione; e i casi in cui sussistano comprovati e documentati impedimenti di natura amministrativa o giudiziaria, indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.

“Con questa ordinanza tuteliamo i cittadini, evitando che situazioni non dipendenti dalla loro volontà possano tradursi in ulteriori disagi o, peggio, compromettere il
diritto al contributo – dichiara il Commissario straordinario alla Ricostruzione sisma
Guido Castelli – la ricostruzione è un processo complesso e questa complessità va riconosciuta e governata, non può ricadere sulle persone. Ci sono casi in cui procedere è materialmente impossibile: penso agli edifici nelle zone rosse, alle
delocalizzazioni ancora da definire, agli impedimenti amministrativi o giudiziari, così
come agli interventi privati che dipendono dalla preventiva realizzazione di opere
pubbliche. Introduciamo quindi regole che tengono conto delle condizioni reali dei
territori, salvaguardando i cittadini quando il mancato rispetto dei termini deriva da
cause che non sono loro imputabili”.

Per beneficiare della sospensione, entro il 30 novembre 2026 i soggetti interessati
dovranno inviare via PEC all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il
modello predisposto dalla Struttura commissariale, che attesti il perdurante interesse all’ottenimento del contributo e la causa impeditiva al deposito del contratto di incarico al professionista. La disciplina interviene anche nei casi in cui il contratto con il professionista sia già stato depositato ma la causa impeditiva ostacoli la successiva presentazione della documentazione progettuale: in queste situazioni il relativo termine viene sospeso fino alla cessazione dell’impedimento. Anche in questo caso è prevista entro il 30 novembre la dichiarazione via PEC all’USR competente. Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione verificheranno le cause impeditive dichiarate. Se la verifica avrà esito negativo, l’interessato dovrà depositare il contratto attraverso
la piattaforma Ge.Di.Si. entro 15 giorni dalla comunicazione dell’USR. Quando invece
viene meno una causa impeditiva riconosciuta, il contratto con il professionista dovrà
essere depositato su Ge.Di.Si. entro 30 giorni dalla sua cessazione

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