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martedì 26 Agosto 2025
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Modalità iscrizione squadre caccia al cinghiale, Italcaccia scrive alla Regione Lazio

“Vista la circolare n.4/25 del 20 agosto 2025 del Commissario dell’atc Vtl associazione “Alta Tuscia” relativa alle modalità di iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale in braccata per la stagione venatoria 2025/2026 che al primo punto “rammenta che, secondo il dispositivo del decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00129/24, art.7 punto 6 ogni squadra di caccia al cinghiale in braccata deve garantire, nel periodo 1 0 febbraio 2025- 30 settembre 2025, l’abbattimento di almeno 8 cinghiali in caccia di selezione, attraverso i propri componenti abilitati alla caccia di selezione. Le squadre che non raggiungono questo obiettivo perdono la possibilità di richiedere la stessa zona di caccia nella successiva stagione venatoria,”

Premesso che:

l’art. 7 comma 4 del disciplinare per la caccia al cinghiale stagione 2025/2026, approvato dal Presidente della Regione Lazio con decreto n. T 00121/25 e pubblicato sul Burl della regione Lazio n.64 del 5.8.2025 recita:”

L’ATC attribuisce I I punti per ogni componente che conferma l’iscrizione alla medesima squadra se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• la zona di caccia al cinghiale assegnata nella precedente stagione venatoria non deve aver subito modifiche cartografiche superiori al 20%;

 • la squadra deve mantenere almeno il 60% degli iniziali iscritti al momento della presentazione della domanda della stagione venatoria precedente;

Al punto I del dispositivo della deliberazione che approva il nuovo disciplinare è riportato “Di adottare il “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2025-

Considerato che:

l) La validità temporale tra leggi o norme, in Italia, è governata dai principi e criteri ben definiti (di entrata in vigore, vacatio legis, inetroattività, e dai criteri di risoluzione dei conflitti tra leggi) comprende anche quello riconducibile alla gerarchia delle fonti e il criterio cronologico con il principio “1ex posterior derogat legi priori” (la legge più recente abroga la legge precedente di pari grado). Pertanto le leggi, una volta entrate in vigore, hanno efficacia fino al momento in cui sono abrogate o vengono sostituite da nuove norme;

2) Qualora non fosse sufficientemente chiaro il punto che precede, si invoca il DISPOSITIVO DELL’ART. 15 PRELEGGI che tra le altre ipotesi prevede l’abrogazione tacita che può aversi sia per incompatibilità della disciplina pregressa con la nuova, sia perché la materia è interamente disciplinata da successive disposizioni. ln quest’ultima ipotesi, le norme precedenti si intendono abrogate anche quando non siano difformi o in contrasto con la nuova disciplina.

 3) Vero anche che ogni nuova legge può contenere delle disposizioni transitorie che indicano espressamente quali norme del passato continuano ad applicarsi e quali sono sostituite ma, nel caso specifico, non è riportato alcun paragrafo che possa ricondurre al vecchio decreto.

Tutto ciò premesso e considerato, a tutela dei cacciatori tutti, al Commissario dell’ambito tetTitoriale di caccia VT I — Associazione Alta Tuscia, alla luce della cessazione degli effetti giuridici della norma citata (decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00129/24) si chiede la cessazione di ogni effetto pratico connesso alla sua applicazione nonché l’eventuale aggiornamento delle posizioni amministrative ad essa collegate,

Alla regione, cui fa capo il compito di controllo dell’operato degli atc, con la presente, si intende segnalare l’applicazione impropria del disciplinare dello scorso anno che risulta decaduto nei suoi effetti giuridici.

Si rileva che, nonostante la cessazione della validità della suddetta norma, alcuni atc sembrerebbero continuare ad applicarla o a farne riferimento nei propri procedimenti amministrativi. Tale prassi potrebbe generare effetti distorsivi sia sul piano giuridico che su quello amministrativo, con il rischio di compromettere la correttezza e la legittimità dell’azione pubblica.

Alla luce di quanto sopra, si invita formalmente questa spett. le Regione a verificare l’effettiva situazione presso gli atc interessati ed intervenire, ove necessario, con direttive o circolari esplicative volte a prevenire ulteriori applicazioni indebite della norma in oggetto. Con l’occasione, e per futura memoria, si sottolinea un ulteriore paradosso laddove per il vecchio e decaduto disciplinare si avrebbe tempo per gli abbattimenti dei discutibili 8 cinghiali in selezione fino al 30 settembre 2025 mentre le domande di iscrizione per la stagione 25/26 debbono pervenire entro il 16 settembre 2025″. Così nella nota Italcaccia 

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