“Un’interpellanza consiliare porta alla luce le criticità dell’operazione “Rigenerazione Urbana N. 17”. Dietro la definizione di un intervento di recupero, si configura un’operazione che solleva dubbi e interrogativi sulla sua piena conformità al quadro normativo di riferimento. Si sta realizzando un intervento che di rigenerazione sembra avere solo il nome, ma che nei fatti concretizza maggiori criticità per il territorio. L’intervento impone attenzione e approfondimento, poiché consuma una vasta quantità di suolo “vergine” e stravolge il volto della nostra città. La realizzazione, fra l’altro, di un edificio alto 20 metri, in forte scostamento rispetto a quelli in prossimità, risponde ad evidenti logiche di mercato e appare distante dalla necessità di sanare ambiti degradati.
I FATTI, CHIARI E INCONFUTABILI
CONSUMO DEL SUOLO VS. SOSTENIBILITÀ
Mentre si parla di sostenibilità, si assiste al consumo di suolo: trasferimento di volumi da aree già urbanizzate in area agricola totalmente inedificata a Campo Saino, in Zona C5 “Servizi Privati” di Piano Regolatore, in apparente contrasto con scopo e obiettivi della legge sulla rigenerazione.
DISCREPANZA CON LE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Il complesso edificato in zona C/5 presenta un edificio alto 20 metri, in palese contrasto con il limite di 8 metri fissato dalle N.T.A. del P.R.G. per tale zona a bassissima densità e destinata a “Parco privato”, con gravissimo impatto paesaggistico e ambientale, in netto scostamento da quanto previsto dallo strumento urbanistico. Ne consegue che l’altezza di 20 metri assentita con il Permesso di Costruire Convenzionato costituisce una deroga che appare priva dei necessari presupposti normativi.
ASSENZA DI STRUMENTI ATTUATIVI PER AREE DI NUOVA ESPANSIONE (C5-CAMPO SAINO) Il P.R.G. prescrive l’obbligo della redazione di uno strumento attuativo (Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione); per l’intervento in questione si è fatto ricorso a un semplice “Permesso di Costruire Convenzionato”, agendo in assenza della pianificazione obbligatoria. Tale modus operandi, ricorrente nel Comune di Rieti, è già stato oggetto di censura dalla magistratura in altre zone (es. “Porrara”), dove è stato chiarito che senza strumenti attuativi sono consentiti solo interventi di manutenzione e ristrutturazione di edifici esistenti, il Comune continua ad autorizzare interventi episodici in territori privi di pianificazione organica.
CRITICITÀ PROCEDURALI: LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
Il progetto, che altera radicalmente densità e parametri di Piano Regolatore, doveva essere sottoposto alla verifica dell’impatto sull’ambiente. Tale verifica è stata ingiustificatamente omessa, senza evidenti motivazioni tecniche a supporto, contrariamente a quanto avvenuto per altro progetto nella stessa zona, sottoposto a verifica di assoggettabilità.
RICONOSCIMENTO E PREMIALITÀ DI UN VOLUME TECNICO
Il compendio riguardante una cabina elettrica – e quindi un volume tecnico – solleva forti dubbi se è stato conteggiato come volume urbanistico esistente, al quale si è aggiunto un volume premiale pari al 30%. Tale interpretazione non appare aderente alle disposizioni normative di riferimento.
STANDARD INADEGUATI
Gli spazi pubblici ceduti al Comune (parcheggi e verde pubblico) rappresentano una palese criticità: non essendo fruibili da parte degli abitanti del nuovo insediamento, sembrano disattendere il principio di funzionalità richiamato nel Decreto che li stabilisce.
IL RICORSO ALLA RIGENERAZIONE URBANA
Sussistono ragionevoli perplessità che l’intervento persegua effettivi e preminenti interessi pubblici, evidenziando piuttosto oggettivi vantaggi per la parte privata. La Corte Costituzionale (analoghi pareri rilasciati dalla Regione Lazio, noti al Comune di Rieti che continua a ignorarli) ha recentemente ribadito che gli interventi di rigenerazione urbana non possono prescindere dalla pianificazione urbanistica comunale e devono essere giustificati da un chiaro interesse pubblico. A Rieti, una carenza di trasparenza su tale interesse rischia di farlo apparire soccombente rispetto alle logiche private.
- CONSENSO ALLA DEROGA: con quale atto puntuale e con quali presupposti si è concessa la deroga nella vasta zona di Campo Saino per consentire la realizzazione di un edificio di 20 metri? Tale deroga riguarda la sola cubatura premiale?
- TITOLO EDILIZIO: il Piano Regolatore prevede per edificare nella zona C5 di Campo Saino l’approvazione di uno strumento attuativo; è stato rilasciato un semplice Permesso di Costruire Convenzionato. Per quale motivo? (Il T.A.R. e il Consiglio di Stato hanno precisato i limiti e l’inadeguatezza del ricorso al Permesso a costruire convenzionato nelle zone soggette a strumenti attuativi, censurando il Comune di Rieti).
- VALUTAZIONE AMBIENTALE: perché un intervento con forte impatto ambientale, peraltro in deroga alle Norme del Piano Regolatore e che ne altera i parametri essenziali, sia stato esentato dal richiedere il parere sulla V.A.S. o quantomeno la Valutazione di Assoggettabilità? E se tale mancanza non costituisca un vizio procedurale invalidante?
- INESISTENZA DEGRADO: vi sono indagini, relazioni tecniche che comprovano il degrado socio-economico che rappresenta la condizione obbligatoria per attivare le previsioni della legge sulla rigenerazione urbana di due distinte aree la cui vocazione è implicita nella destinazione stabilita dal Piano Regolatore.
- LA CABINA ELETTRICA: il progetto include una porzione di fabbricato precedentemente adibita a cabina elettrica. Trattandosi di un volume tecnico, tale porzione è stata considerata nel calcolo della volumetria trasferita e delle relative premialità del 30%?”
Così nella nota il Gruppo Per il Bene Comune







