IL LAVORO NOTTURNO PAGA MENO TASSE

Metronotte

L’Agenzia delle Entrate ha reso nota una consulenza giuridica in merito alla tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato con particolare riferimento al lavoro notturno.  In particolare è stato precisato che lo speciale regime di tassazione è applicabile non  soltanto alle indennità o alle maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.

L’Agenzia, con la suddetta risoluzione, ha chiarito anche la retroattività di tale interpretazione precisando che, per le retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori potranno far valere la tassazione più favorevole presentando:

–  una dichiarazione integrativa, se per l’anno interessato avevano fatto la dichiarazione dei redditi;

– una istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973 se per l’anno interessato non avevano
  fatto la dichiarazione dei redditi.

Prima di intraprendere qualsiasi tipo di intervento è indispensabile che il datore di lavoro certifichi l’importo delle somme erogate sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

Al fine di tutelare al meglio i lavoratori, la Cgil di Rieti  mette a disposizione tutti i suoi uffici ai quali è possibile rivolgersi negli orari previsti. Per evitare file o disguidi consigliamo di telefonare per prendere appuntamento al numero 0746 271179 o rivolgersi presso i delegati Cgil di posto di lavoro o ufficio.