Firmato Protocollo Sicurezza tra Prefettura, Comune, attività commerciali di Rieti e Forze dell’Ordine – COSA PREVEDE IL DOCUMENTO

Nel Palazzo di Governo, in piazza Cesare Battisti, stamane mercoledi 6 agosto si è tenuta la firma del Protocollo Sicurezza della durata di 3 anni tra Prefettura di Rieti, Forze dell’Ordine, Comune di Rieti e attività commerciali, in linea con il sistema di collaborazione pubblico-privato delineato dall’art. 21-bis del D.L. n. 113/2018. Il documento si rivolge a tutte le associazioni che, sulla base di indici consolidati, possono essere considerate maggiormente rappresentative delle diverse filiere di operatori economici che compongono il genus degli esercizi pubblici, favorendo la più ampia partecipazione all’iniziativa.

Tale accordo contempla la possibilità per i titolari degli esercizi pubblici di aderire, sul modello dei contratti per adesione, ad un sistema aperto, accettando le condizioni previste. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell’art. 21-bis D.L. n. 113/2018, possono accedere al meccanismo delineato dalla norma solo operatori economici da considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o non lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettono in discussione l’affidabilità ai fini di pubblica sicurezza nella gestione dell’attività economica. Gli operatori economici che aderiscono al presente Protocollo si impegnano all’adozione di specifiche misure di prevenzione volte a disincentivare il compimento di azioni illegali e mettere a disposizione delle Forze di Polizia strumenti tesi ad agevolare l’attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili.

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO
In particolare, gli operatori economici si impegnano a:

A) installare sistemi di videosorveglianza adeguati alle esigenze dell’attività commerciale. I sistemi di VDS dovranno essere gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza. In particolare, il posizionamento di tali impianti all’esterno del singolo esercizio deve assicurare esclusivamente l’inquadratura delle vie di accesso e di esodo dal locale, senza ricomprendere la strada pubblica sulla quale il medesimo locale si affaccia. Tale impegno è obbligatorio per le strutture dove vengono offerti al pubblico spettacolo e intrattenimenti, nonché per gli esercizi che sono autorizzati, ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S., a gestire scommesse e altri giochi leciti. I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati all’esterno dell’esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale. È previsto l’obbligo di:

✓ conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti indirizzi impartiti dalla competente Autorità garante;
✓ manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

B) garantire un’’illuminazione adeguata delle aree in cui si svolge l’attività economica, anche in aggiunta all’illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale e fermo restando quanto già oggi previsto dall’art. 185 del regio decreto n. 635/1940. Sul punto, si precisa che l’adeguata illuminazione alla quale si fa riferimento non vale a sopperire la possibile carenza di illuminazione pubblica, essendo rivolta agli eventuali spazi esterni del locale, quali, a titolo esemplificativo, terrazzi, giardini, cortili o aree di parcheggio eventualmente annessi ai luoghi di esercizio;

C) assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività
economica, con particolare riferimento all’utilizzo di personale in regola con la posizione
contributiva, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo
pubblico;

D) rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo di alcolici sul posto nella fascia oraria dalle ore 24 alle ore 7, fermo restando l’obbligo di sospensione dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 3 alle 6 (previsto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 117 del 3 agosto 2007, coordinato dall’art. 54 della L. 120/2010) salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125, fanno eccezione gli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e, comunque, esclusivamente all’interno dei locali dell’esercizio e delle relative pertinenze;

E) assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ed emissione sonore;

F) adottare il «Codice di condotta» dell’avventore, recante le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze che dovrà necessariamente contenere anche le prescrizioni di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il documento dovrà essere affisso in modo ben visibile all’interno del locale e pubblicizzato anche sui siti web degli stessi esercizi, al fine di promuovere il consapevole concorso dei clienti nella prevenzione di situazioni di illegalità. Ferma restando l’insussistenza, in capo al gestore che lo abbia adottato, dell’onere di verificare l’effettivo rispetto del “Codice di condotta”, la violazione del medesimo integra un motivo legittimo che consente all’esercente di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 187 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S

G) adottare ogni misura utile a tutela dei minori con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori e di accesso agli apparecchi di intrattenimento. Restano fermi i vigenti divieti di somministrazione di bevande alcoliche a minori nonché l’obbligo di vigilanza al fine di evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici da gioco oggetto dei divieti posti dall’art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189/2012. In ogni caso i gestori dei locali dovranno osservare gli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identità e le previsioni di cui all’art. 9-quater del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2018, con particolare riferimento alla rimozione degli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l’accesso al gioco. L’esercente o i suoi dipendenti applicano su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l’avventore minorenne, al fine di evitare che il minore, allorquando si veda negato l’accesso a prestazioni non consentite, si rivolga altrove, cercando di eludere il controllo dell’esercente virtuoso;

H) segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia di eventuali situazioni di illegalità o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica anche alla luce delle ricadute positive sul bene della sicurezza stradale, con particolare riferimento a:
✓ ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
✓ ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

È necessario, altresì, assicurare ogni fattiva collaborazione con le Forze di Polizia, soprattutto in occasione di particolari eventi che presentano accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all’interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi. La collaborazione operosa dei gestori con le Forze di Polizia, che si svolga in un contesto diretto e coordinato dalle Autorità di pubblica sicurezza, sarà valutata per l’accesso alle misure di cui all’art. 3;

I) incentivare l’impiego per lo svolgimento dei servizi di controllo delle figure previste dalla legge 94/2009, artt. 3, commi 7-13 in particolare nei locali ove si svolgano intrattenimenti autorizzati dal Comune ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;

J) individuare un referente della sicurezza per il locale il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Questura di Rieti, all’Arma dei Carabinieri e per conoscenza alla Prefettura. Sarà cura del referente comunicare l’organizzazione di particolari eventi, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull’ordinario svolgimento dell’attività del locale. Gli organi di polizia potranno rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati. A tal fine, queste tipologie di comunicazioni dovranno essere indirizzate ai seguenti indirizzi: dipps171.00f0@pecps.poliziadistato.it e cpri217100cdo@carabinieri.it

K) segnalare l’organizzazione illegale/abusiva di attività ed eventi non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, costituendo esse un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari.

Gli impegni di cui al presente Protocollo saranno oggetto di specifico monitoraggio in ordine alla loro attuazione e ai risultati effettivamente conseguiti. A tal fine, è istituita una Cabina di Regia, composta dai rappresentanti degli Enti e delle Associazioni firmatarie, che si riunirà con cadenza almeno semestrale. Gli esiti dell’attività di monitoraggio, unitamente alla descrizione delle best practice adottate, saranno comunicati, alla fine di ogni anno, al Gabinetto del Ministro dell’Interno e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

CODICE DI CONDOTTA DELL’AVVENTORE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI CUI AL
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 21 GENNAIO 2025
I clienti nell’accedere al locale, al suo interno nonché all’uscita e all’esterno, si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti da personale all’uopo autorizzato. In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il “legittimo motivo” di cui all’art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e l’esercente, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009, potrà denegare l’accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell’Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa

ALL’ENTRATA NON È CONSENTITO:
a) introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad
offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;
b) utilizzare all’interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al capsicum;
c) introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
d) introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all’interno del
medesimo locale;
e) utilizzare in maniera impropria o comunque danneggiare i dispositivi antincendi e, più in
generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;
f) impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
g) abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti
residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;
h) porre in essere comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.

ALL’INTERNO NON È CONSENTITO:
− essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
− ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
− cedere ai minori di anni 18 bevande alcoliche;
− disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o
ingiuriosi verso terzi;
− manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendio;
− disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei
servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009;

ALL’USCITA E ALL’ESTERNO NON È CONSENTITO:
− disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
− usare segnalazioni acustiche;
− diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
− abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti.
I soggetti protagonisti dell’incontro odierno si ritroveranno dopo Ferragosto per singoli incontri con le Associazioni di categoria per pianificare le azioni da mettere in campo e chiarire i singoli articoli dei quali si compone il Protocollo.