L’ agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.
Recentemente sono state introdotte importanti novità in materia di rateazione, con la direttiva di Equitalia del 7 maggio 2013, del 1° marzo 2012 e con il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012.
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.
– è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di
rateazione;
– l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate;
– L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
– il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
– si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza
con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive;
– anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la
rateazione, una volta ricevuta la cartella.