Credito di imposta sisma recuperato col PNRR

Il credito d’imposta sisma per gli investimenti in attrezzature, macchinati e impianti, sostenuti dalle imprese nell’area del cratere, prorogato con il decreto “Sostegni bis”, era rimasto inapplicabile in attesa della proroga dell’autorizzazione europea.

Oggi c’è una novità sostanziale che non è ancora la soluzione del problema ma un passo decisivo.
La Commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame per la conversione in legge del decreto 152/21 sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il testo contiene l’articolo 43-ter che recita: «Modifica all’articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d’imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

  1. Al comma 3 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”».
    In sostanza, mentre il “Sostegni bis” condizionava l’incentivo all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, la legge di attuazione del PNRR ne dispone l’immediata esecutività.
    Nei prossimi giorni, prima l’Assemblea della Camera dei Deputati e poi il Senato approveranno la conversione in legge del decreto 152/21 e subito dopo potranno essere presentate le domande sul software di compilazione dell’Agenzia delle Entrate (CIM 17).
    Tutto questo vale per gli investimenti fatti nel 2021.
    La CNA in tutte le sedi sta richiedendo la proroga, perchè molte aziende, anche in ragione della dimensione degli investimenti, non potranno realizzarli nei pochissimi giorni che mancano alla fine del 2021. Ricordiamo che per la legislazione vigente un investimento si intende realizzato quando il bene, oggetto dello stesso, è stato consegnato o realizzato, collaudato e pagato.
    Per queste ragioni l’ulteriore proroga al 2022 è considerata da tutti indispensabile.