Coronavirus, Refrigeri: “Il Comune di Contigliano dichiarato ZONA ROSSA”

Di seguito una nota del consigliere regionale del Lazio Fabio Refrigeri:

“Con un ordinanza del presidente della Regione Lazio il Comune di Contigliano è stato dichiarato Zona Rossa.

Un provvedimento preso per tutelare la salute pubblica e a salvaguardia degli stessi abitanti di Contigliano cui va tutto il nostro sostegno in momento di grande difficoltà cui sono stati coinvolti loro malgrado: siamo vicini al sindaco, all’amministrazione e a tutti i cittadini dei Contigliano e a tal proposito verranno attivati tutti i canali e tutte le procedure a loro sostegno e già da domani sarà operativo un camper con dei medici provenienti dalla Capitale che insieme al personale delle Asl di Rieti effettueranno i test alla popolazione.

Come si legge nell’ordinanza la misura si è resa necessaria a seguito della rapida evoluzione dell’epidemiologia e dell’esigenza di contenere la diffusione che presenta dati rilevanti nell’area del Comune di Contigliano.
A seguito delle risultanze degli esami che hanno interessato il personale e i pazienti della Casa di riposo di Contigliano ALCIM è emerso che su 87 persone sono risultate positive al COVID 19 ben 71 persone (50 pazienti e 21 operatori) delle quali 63 residenti (l’88,7%) proprio nel Comune di Contigliano con una incidenza pari a 16,57/1000 abitanti.

Quindi fermo restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, da questo momento sono in vigore le seguenti misure:

  • divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Contigliano da parte di tutte le persone ivi presenti;
  • divieto di accesso nel Comune di Contigliano, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente fuori dal Comune, assicurando il la viabilità verso la strada provinciale “Tancia”;
  • sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • il divieto di spostamento delle persone fisiche, previsto dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020 e s.m.i. e dalla presente ordinanza, può essere esentato dal Sindaco del Comune esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;
  • sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Contigliano, anche ove le stesse attività si svolgano fuori dal territorio comunale;
  • sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, e ad esclusione delle imprese farmaceutiche o di supporto al SSR, nonché di quelle attività che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, nonché ad esclusione delle attività necessarie a garantire l’allevamento degli animali, le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
  • sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Contigliano, compresi cantieri di lavoro, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
  • il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui ai punti f) e g) nel Comune di Contigliano è consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
  • il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Contigliano è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento;
  • chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
  • soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
  • chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
  • alla ASL di Rieti di assumere, in accordo con il Sindaco del Comune di Contigliano, la gestione della casa di riposo A.L.C.I.M., con sede in Largo Elvira Franceschini 2 ai fini della gestione dell’emergenza.

A questo link l’ordinanza completa: https://fabiorefrigeri.it/l-comune-di-contigliano-dichiarato-zona-rossa/