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lunedì 10 Novembre 2025
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COMUNE DI RIETI: CHIARIMENTO TARIFFE ICI AREE FABBRICABILI

In merito alle tariffe ICI sulle aree fabbricabili, e i relativi avvisi di accertamento notificati dal Comune per evasione d’imposta tra il 2006 e il 2011, l’Ufficio tributi chiarisce quanto segue:

– L’articolo 1 comma 2 del D.L. n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, stabilisce che sono assoggettate a imposta le aree fabbricabili;

– L’articolo 2 comma 1 lettera b) del sopraindicato decreto, integrato dal D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006 art. 36 comma 2, stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”;

– L’articolo 5 comma 5 del decreto ICI, definisce che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota d’imposta, è costituita dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;

– Gli avvisi di accertamento emessi dal Comune riguardano un’evasione d’imposta, per gli anni 2006/2011, inerente la rettifica o l’omessa dichiarazione ICI su aree fabbricabili e il corrispondente omesso o parziale versamento;

– L’imposta è dovuta in quanto le aree fabbricabili sono tali in base al PRG vigente 2006/2011;

– Non si può procedere al recupero dell’evasione per gli anni precedenti poiché il debito d’imposta è decaduto ai sensi della vigente normativa;

– Il Comune ha determinato la base imponibile delle aree fabbricabili, anni 2006/2011, avvalendosi della stima effettuata da un tecnico, allo scopo incaricato, che per il calcolo del valore delle aree fabbricabili ha considerato, tra l’altro, lo schema già utilizzato dall’Amministrazione comunale per il calcolo del valore delle aree “C”, l’ultima Quotazione Immobiliare del 2010 e l’ultima redazione da parte dell’Agenzia del Territorio (OMI). Per il calcolo della base imponibile l’Amministrazione ha considerato congruo il valore medio così come indicato e determinato dal suddetto tecnico.

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