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mercoledì 17 Settembre 2025
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CCIAA RIETI: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, PER RIDURRE TEMPI E COSTI DELLA BUROCRAZIA

Entro il 29 novembre 2011 le società di persone, di capitale e le cooperative, anche se in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale (tranne quelle in fallimento), dovranno comunicare al Registro Imprese della Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Con l’iscrizione della PEC (può essere indicata anche la Pec dello studio professionale che segue gli adempimenti burocratici o di una società giuridicamente collegata) tutte le società avranno una vera e propria sede legale elettronica accessibile da chiunque e senza costi. Inoltre, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata potrà essere usato per le comunicazioni e notificazioni con pieno valore legale di atti e documenti nella corrispondenza tra le società, la Pubblica Amministrazione e i professionisti. Infatti la Posta Elettronica Certificata consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo la certezza dell’invio, della consegna, dell’immodificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, oltre all’identificazione certa della casella mittente.

La scadenza interessa tutte le società che risultano costituite al 29 novembre 2008 e deve essere fatta esclusivamente dall’amministratore della società o da un soggetto delegato. La comunicazione, senza oneri di diritti e bollo, va trasmessa attraverso ComunicaStarweb, ComunicaFedra o software di altri produttori, oppure direttamente attraverso il sito www.registroimprese.it. Se la società possiede già una PEC, prima di eseguire la comunicazione è necessario verificarne la validità. Per chi ancora non ne dispone deve acquistarla presso uno dei gestori autorizzati dall’Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (www.digitpa.gov.it).

Per le richieste di iscrizione inviate oltre il 29 novembre 2011 sarà applicata la sanzione per tardivo deposito. Restano escluse dall’obbligo di comunicazione le imprese individuali, tutte le altre imprese non costituite in forma societaria (consorzi, geie) e i soggetti only REA (associazioni/fondazioni e unità locali di società straniere). Per le richieste di iscrizione da parte di questi soggetti saranno applicati i diritti di segreteria e l’imposta di bollo. Informazioni più dettagliate possono essere richieste al Registro Imprese della Camera di Commercio di Rieti al numero 0746/201364-5. Sito www.camercomrieti.it.

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