La Corte di Cassazione si è pronunciata in via definitiva a favore del personale della scuola in servizio all’estero, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sancendo l’illegittimità della trattenuta applicata sull’assegno di sede a titolo di “conglobamento”. La Suprema Corte ha chiuso definitivamente il contenzioso promosso dalla Uil Scuola contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, riconoscendo la manifesta infondatezza della tesi sostenuta dal MAECI. Al centro della controversia una trattenuta mensile di 46,52 euro sulla indennità di sede estera (ISE), indicata nei cedolini sotto la voce “Conglobamento”. La Corte ha confermato la linea della UIL Scuola Estero che, attraverso l’azione legale degli avvocati Domenico Naso e Francesca Virga dell’Ufficio Legale Nazionale della UIL Scuola, ha ottenuto il pieno riconoscimento delle ragioni dei lavoratori.
“È un riconoscimento importante per il personale della scuola all’estero – ha dichiarato Angelo Luongo, Responsabile della UIL Scuola Estero – ed ha aggiunto:” La Cassazione ha affermato un principio chiaro: i diritti retributivi delle lavoratrici e dei lavoratori vanno rispettati, senza forzature e senza interpretazioni penalizzanti. Dopo anni di contenzioso, finalmente viene riconosciuta una ingiustizia che abbiamo sempre denunciato. Orail nostro impegno sarà massimo affinché le sentenze trovino piena e rapida applicazione e la UIL Scuola Estero seguirà con attenzione le prossime fasi, affinché alle pronunce della Corte di Cassazione corrispondano effetti concreti e immediati per tutto il personale interessato”.
















