Un’altra vittoria di Confconsumatori Rieti dinanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) che ha riconosciuto il diritto al rimborso di 15mila euro a favore di un risparmiatore reatino che si era ritrovato ben 47 operazioni fraudolente sul proprio conto corrente bancario. Il risparmiatore, associato a Confconsumatori, aveva ricevuto sul proprio smartphone un sms dal centro antifrode della banca per comunicargli un tentativo di frode non andato a buon fine. Lo stesso giorno aveva contattato l’istituto bancario disconoscendo ogni operazione richiesta e richiedendo l’immediato blocco dello strumento di pagamento: l’operatrice l’aveva rassicurato in merito alla messa in sicurezza del conto e al blocco della carta di credito. Solo qualche giorno dopo, non avendo ricevuto a domicilio la nuova carta di credito, il correntista era stato informato dalla banca che sulla carta di credito risultavano 47 operazioni.
Il risparmiatore aveva così richiesto il rimborso alla banca, che però aveva accusato il correntista di aver fornito a terzi i propri codici di accesso, così da consentire l’associazione di un nuovo dispositivo alle funzioni di Internet Banking e neutralizzando i presìdi di sicurezza. Vista rigettata la sua richiesta di rimborso, il correntista ha promosso una procedura davanti all’Arbitro Bancario Finanziario. Il cittadino truffato è stato assistito dall’avvocato Francesca Tilli dello Sportello Confconsumatori di Rieti. Il legale di Confconsumatori, dopo il diniego di rimborso ricevuto dalla banca, si è rivolta all’Abf che ha riconosciuto il diritto del correntista al rimborso parziale, pari a 15.000 euro, dell’importo sottratto, oltre al rimborso delle spese di procedura.
“Il Collegio – commenta l’avvocato Francesca Tilli, responsabile legale dello sportello Confconsumatori di Rieti – benché abbia voluto ritenere sussistenti elementi di imprudenza da parte del ricorrente, ha in ogni caso accertato che anche il comportamento della banca non fosse esente da responsabilità. Infatti, in caso di più operazioni ravvicinate, a favore dello stesso beneficiario e per il medesimo importo, è ragionevole reputare che si configurino indici di anomalia tali da far scattare precisi presìdi di sicurezza a carico della banca. Misure di sicurezza che nel caso concreto sono risultate completamente mancanti. Quindi, il collegio ha sicuramente riconosciuto un difetto organizzativo dell’intermediario bancario, il quale ha concorso a causare il danno. Si tratta dunque di una vittoria importante per Confconsumatori, considerando che l’Abf ha ritenuto di riconoscere il 50% della responsabilità in capo all’intermediario nonostante la dichiarata imprudenza a carico del ricorrente”.
Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori (tutti i contatti su https://confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/).














