In relazione alla sentenza del Consiglio di Stato sulle Porrara, di seguito una dichiarazione dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Rieti, Giovanni Rositani:
“Innanzitutto, è bene fare chiarezza sul fatto che il Piano quadro delle Porrara non è stato oggetto di diretta impugnazione e conseguente annullamento da parte del Giudice Amministrativo ma la sentenza riguarda l’utilizzo del permesso a costruire convenzionato per un’abitazione, pertanto il Piano quadro non è stato né bocciato, né annullato. Tranquillizziamo, inoltre, coloro che stanno mettendo in dubbio la prosecuzione del procedimento per la realizzazione della nuova scuola Sacchetti Sassetti che esso non subirà alcuno stop dato che, in questo caso, stiamo utilizzando proprio lo strumento attuativo previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore così come disposto dal giudice amministrativo. Veniamo ora alla sentenza. Chiariamo subito che non siamo in presenza di nessuna bocciatura della programmazione o delle scelte urbanistiche né di questa Amministrazione né della precedente ma la vicenda nasce dal ricorso presentato da un cittadino confinante e si è conclusa con l’annullamento del titolo autorizzativo, quindi una questione puntuale.
L’Amministrazione comunale ha seguito le linee guida emesse dalla Regione Lazio nella risposta ad un quesito di un altro Comune relativo all’utilizzo del permesso a costruire convenzionato. In quel documento, la Regione Lazio precisava che il permesso convenzionato poteva essere legittimamente utilizzato mediante l’adeguamento delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore o, in alternativa, mediante apposita deliberazione che contenesse indirizzi e linee guida per consentire l’utilizzo dello stesso permesso convenzionato. Il Comune di Rieti si era attenuto a questa seconda indicazione e, tramite delibera di Consiglio comunale del 2021, aveva approvato il piano quadro che prevedeva la possibilità di rilascio del permesso convenzionato in aree circoscritte. Nello stesso parere, la Regione Lazio evidenziava inoltre come il permesso a costruire convenzionato (art. 28 bis DPR 380/2001, art.1 ter L.R. 36/87) fosse da considerarsi strumento alternativo ed equipollente al Piano urbanistico attuativo. Oggi, a seguito del ricorso di un cittadino confinante, il Consiglio di Stato ha invece decretato che l’unica strada perseguibile è quella declinata dallo strumento urbanistico. Peraltro, sempre il giudice amministrativo, in precedenti provvedimenti emessi tra il 2021 e il 2024, aveva al contrario affermato che il ricorso al permesso a costruire convenzionato fosse legittimo anche laddove il Piano Regolatore Generale prevedesse che l’edificazione fosse subordinata ad un piano attuativo. Prendiamo atto della sentenza che afferma che una norma nazionale successiva all’approvazione del nostro Piano Regolatore deve essere comunque prevista all’interno dello strumento urbanistico e unitamente agli uffici, cui rinnoviamo la stima per il lavoro professionale e assiduo che compiono a servizio dell’Ente e della cittadinanza, istruiremo gli atti necessari, condividendo le finalità della norma nazionale e del Piano quadro”. Così nella nota l’assessore all’Urbanistica, Giovanni Rositani